Statuto

Statuto

Nome, forma legale e sede della Federazione

§ 1 La Federazione è un'associazione basata sul diritto tedesco, e ha il nome FIDEN - INTERNATIONALER VERBAND DER REINIGUNGSUNTERNEHMEN - FEDERATION INTERNATIONALE DES ENTREPRISES DE NETTOYAGE e.V. Deve essere iscritta nel registro delle associazioni.

§ 2 La sede della Federazione è a Bonn.

Compiti

§ 3 La FIDEN ha il compito di
1. promuovere gli interessi tecnici ed economici dei suoi membri,
2. mantenere contatti coi produttori di rivestimenti per pavimenti, con quelli di materiali edili, con quelli di macchine ed apparecchi per la pulizia e con quelli di materie chimiche, nel senso di questa promozione internazionale,
3. organizzare dei congressi internazionali,
4. promuovere la collaborazione con istituzioni internazionali e nazionali, che sono di particolare interesse per i membri ed i compiti della federazione.

Adesione

§ 4 Possono diventare membri della Federazione:
1. Imprese di pulizia, persone fisiche e giuridiche e quelle che sono state attive nell'associazione di categoria.
2. Premessa per l'adesione alla FIDEN è l'appartenenza ad un'associazione nazionale, qualora esista. Per il resto, è il comitato direttivo a decidere sull' ammissione alla Federazione.
3. Imprese del settore dei produttori di macchine, apparecchi e prodotti chimici nella branca della pulizia industriale.
4. I membri già appartenenti alla FIDEN rimangono tali.

§ 5 La domanda di adesione deve essere indirizzata per iscritto al comitato direttivo, che decide in proposito. Nel caso che la domanda di adesione venga ricusata dal comitato direttivo, è possibile fare ricorso all'assemblea dei soci, che decide definitivamente in merito alla domanda di adesione.

§ 6 L'appartenenza alla Federazione ha inizio il giorno in cui viene presa la decisione in merito alla domanda di adesione. L'appartenenza termina con le dimissioni o l'esclusione di un membro. Per i membri individuali termina inoltre con la morte o con lo scioglimento dell'impresa.

§ 7 Le dimissioni di un membro sono solamente possibili alla fine dell'anno civile, e devono essere comunicate al comitato direttivo per iscritto almeno sei mesi prima.

§ 8 Su richiesta del comitato direttivo l'assemblea dei soci può, mediante deliberazione presa con la maggioranza di due terzi dei voti, escludere soci che contravvengono allo statuto o alle decisioni della assemblea dei soci o a quelle del comitato direttivo Prima che la decisione venga presa, il comitato direttivo deve dare al socio in questione la possibilità di esprimere il proprio parere.

§ 9 I membri uscenti perdono tutti i diritti sul patrimonio della Federazione. Essi sono obbligati a pagare le quote sociali maturate fino al momento della loro uscita. I loro impegni contrattuali e quelli di altro tipo esistenti nei confronti della Federazione non sono toccati dall' uscita dall'associazione.

§ 10
1. Tutti i membri hanno gli stessi diritti e doveri.
2. I membri sono obbligati a partecipare all'adempimento dei compiti della Federazione, e ad osservare le norme dello statuto nonché le decisioni e disposizioni degli organi della Federazione in conformità allo statuto.

§ 11 Nell'assemblea dei soci ogni socio ha un voto.

Organi

§ 12 Gli organi della Federazione sono:
1. L'assemblea dei soci
2. Il comitato direttivo L'assemblea dei soci

§ 13
1. L'assemblea dei soci decide su tutti gli affari della Federazione, che non siano a cura del comitato direttivo. L'assemblea dei soci è composta dai membri indicati al § 4.
2. Le competenze dell'assemblea dei soci sono in particolare:

    • 2.1 L'approvazione del bilancio preventivo e l'autorizzazione a spese non previste nel bilancio preventivo,
      2.2 La decisione sull'ammonto delle quote sociali e sul corrispettivo per l'uso delle istituzioni della Federazione,
      2.3 La revisione e l'approvazione del bilancio,
      2.4 L'elezione del comitato direttivo,
      2.5 La decisione su
      • a) acquisto, vendita o carico reale del patrimonio immobiliare,
        b) vendita di oggetti che hanno un valore storico, scientifico o artistico,
        c) accensione di crediti,
        d) stipulazione di contratti che comportano obblighi continui per la Federazione, eccetto gli affari di corrente amministrazione,
        e) investimento del patrimonio della Federazione,
        f) assegnazione di funzioni e compilazione del programma di lavoro.

§ 14 Ogni anno deve essere tenuta almeno un'assemblea ordinaria dei soci. Assemblee dei soci straordinarie possono essere convocate su decisione del comitato direttivo. Esse devono essere convocate se sono necessarie nell'interesse della Federazione, o se un quarto dei rappresentanti delle associazioni e dei soci individuali aventi diritto al voto richiede la convocazione per iscritto presso il comitato direttivo, indicando lo scopo ed i motivi dell'assemblea straordinaria.

§ 15
1. Il comitato direttivo deve invitare all'assemblea dei soci per iscritto, almeno sei settimane prima della seduta, indicando l'ordine del giorno. Per assemblee dei soci straordinarie, in casi particolarmente urgenti, è possibile ridurre fino a due settimane il termine stabilito per l'invito all';assemblea.
2. L';assemblea dei soci viene condotta dal presidente del comitato direttivo o da uno dei suoi rappresentanti.
3. Di quanto trattato nell'ambito delle assemblee dei soci deve essere steso un verbale, in cui devono essere contenute tutte le decisioni, elezioni e votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea e da un segretario.

§ 16
1. Se non è stabilito diversamente, le decisioni dell'assemblea dei soci vengono prese con la maggioranza semplice dei voti rappresentati. In caso di parità di voti, la domanda è considerata rifiutata.
2. L'assemblea dei soci può decidere solamente sulle questioni che al momento della convocazione erano indicate nell'ordine del giorno o - se non si tratta di una decisione relativa a cambiamento dello statuto, scioglimento della Federazione o revoca della nomina di membri del comitato direttivo - su quelle che, con il consenso di tre quarti dei voti rappresentati, vengono inserite successivamente nell'ordine del giorno dal presi­dente.
3. Il diritto di voto per l'assemblea dei soci può essere conferito mediante procura ad un membro della FIDEN. Ogni membro può assumere solamente una procura.

§ 17
1. Le elezioni tenute dall'assemblea dei soci avvengono mediante schede elettorali coperte. Se non ci sono obiezioni, l'elezione per acclamazione è ammissibile, eccetto l'elezione del presidente. Deve essere steso un verbale dello svolgimento dell'elezione.
2. Ogni socio può sollevare obiezioni alla validità giuridica di un'elezione entro due settimane dalla stessa. L'obiezione deve essere presentata e motivata per iscritto. La decisione in proposito viene presa dall'assemblea dei soci.

Comitato direttivo

§ 18
1. Il comitato direttivo è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da almeno quattro altri membri. Nella composizione del comitato direttivo si devono tenere in considerazione i Paesi rappresentati nella Federazione.
2. La durata della carica del comitato direttivo è di tre anni. I membri del comitato direttivo rimangono in carica fino alla nuova elezione. È ammissibile la rielezione. Nel caso che membri del comitato direttivo si dimettano prima della scadenza del mandato, deve aver luogo una nuova elezione per il resto del periodo di carica nella prima assemblea dei soci che si terrà.
3. L'assemblea dei soci può revocare la nomina del comitato direttivo o dei suoi singoli membri, se c'è un motivo importante; un tale motivo è in particolare una grave violazione del dovere o la incapacità di un membro. La revoca può essere decisa solamente con una maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.
4. I membri del comitato direttivo svolgono la loro carica come carica onoraria a titolo gratuito. Per esborsi e perdite di tempo si concede risarcimento ed indennità secondo i tassi da stabilire dall'assemblea dei soci. È consentito il pagamento di un risarcimento forfetario per esborsi in forma di indennità giornaliera e di pernottamento. Al presidente può essere concessa un'indennità adeguata per le spese connesse alla sua attività.

§ 19
1. Il presidente ed i suoi rappresentanti vengono eletti dall'assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Se la maggioranza dei voti dati non è definitivamente a favore di una persona, si procede al ballottaggio. L'elezione degli altri membri del comitato direttivo avviene con la maggioranza semplice dei voti.
2. L'elezione del presidente ha luogo sotto la direzione del presidente della commissione elettorale che viene nominato dall'assemblea dei soci; l'elezione degli altri membri del comitato direttivo avviene sotto la direzione del presidente stesso.

§ 20
1. Le sedute del comitato direttivo vengono tenute a seconda delle necessità. Devono essere convocate su richiesta di almeno un terzo dei membri del comitato direttivo.
2. Il presidente o uno dei suoi rappresentanti convoca le sedute del comitato direttivo con invito scritto contenente l'ordine del giorno, e le presiede. In casi eccezionali l'invito può anche essere trasmesso telefonicamente.
3. Il comitato direttivo costituisce il quorum deliberativo quando è presente più della metà dei membri.
4. Le decisioni vanno prese con la maggioranza semplice dei voti. Alla discussione e alla deliberazione riguardanti gli interessi personali di un membro del comitato direttivo, il membro in questione non è ammesso.
5. In caso di affari urgenti il comitato direttivo può anche prendere una decisione per iscritto, se nessuno dei membri del comitato direttivo solleva obiezioni.
6. Le discussioni del comitato direttivo devono essere messe a verbale includendo tutte le decisioni. Questo verbale deve essere sottoscritto dal presidente o da uno dei suoi rappresentanti.

§ 21
1. In giudizio e in campo stragiudiziale la Federazione è rappresentata dal presidente e dai suoi due rappresentanti.
2. Dichiarazioni di volontà che comportano obblighi di diritto patrimoniale per la Federazione devono essere redatte per iscritto, ad eccezione degli affari di corrente amministrazione.

§ 22
1. Il comitato direttivo gestisce gli affari della Federazione che in base a norme legali o alle disposizioni dello statuto non siano riservati all'assemblea dei soci.
2. Il comitato direttivo prepara le discussioni dell'assemblea dei soci ed esegue le sue decisioni.
3. I membri del comitato direttivo sono responsabili nei confronti della Federazione di una gestione conforme ai propri doveri come lo sono i tutori nei confronti dei loro pupilli.

Revisione dei conti

§ 23
1. La commissione per la revisione dei conti è composta di tre persone, che non devono appartenere al comitato direttivo. Esse sono elette dall'assemblea dei soci per la durata di un anno.
2. La commissione ha il dovere di verificare il conto annuale e di fare rapporto sul risultato alla assemblea dei soci.

Ufficio della Federazione

§ 24 La Federazione impianta nel luogo della sua sede un ufficio, che deve essere diretto da una segreteria. La segreteria è obbligata a svolgere gli affari correnti secondo le istruzioni dettagliate del comitato direttivo. Essa risponde al comitato direttivo dello svolgimento dei compiti dell'ufficio e del regolare disbrigo dei lavori affidati agli impiegati sotto la sua direzione. La direzione della segreteria deve essere chiamata a partecipare alle sedute del comitato direttivo, purché non vengano discusse questioni che riguardano i suoi interessi personali. La sede dell'ufficio (segreteria) può essere trasferita su decisione dell'assemblea dei soci.

Quote sociali

§ 25
1. Se non sono coperte dalle rendite del patrimonio o da altre entrate, le spese che deve affrontare la Federazione devono essere sostenute dai suoi membri tramite le loro quote sociali. Le quote sociali e le tasse d'ammissione devono essere stabilite dall' assemblea dei soci. Le quote sociali devono essere versate nel primo trimestre di ogni anno.
2. L'obbligo di pagare le quote sociali comincia con il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stata decisa l'ammissione.

Bilancio preventivo, conto annuale

§ 26
1. L'anno sociale è l'anno civile.
2. Ogni anno il comitato direttivo della Federazione deve compilare un bilancio preventivo per l'anno finanziario seguente, indicando le spese necessarie per l'adempimento dei suoi doveri secondo le norme di legge e lo statuto. Questo bilancio preventivo deve essere presentato all'assemblea dei soci per la deliberazione.
3. Nella sua amministrazione il comitato direttivo della Federazione è vincolato al bilancio preventivo approvato. Sulle spese che non sono previste nel bilancio preventivo, l'assemblea dei soci deve decidere di caso in caso.

§ 27 Il comitato direttivo ha il dovere di compilare un conto per l'anno finanziario passato entro i primi tre mesi dell'anno finanziario nuovo. Il conto annuale deve indicare tutte le entrate e le uscite, con i documenti di prova necessari allegati. Dopo la verifica da parte della commissione per la revisione dei conti e della cassa, il conto annuale deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Gestione del patrimonio

§ 28 Nell'investire il patrimonio della Federazione si deve procedere nel modo più avveduto possibile, e si deve rivolgere una particolare attenzione all'assoluta sicurezza dell'investimento.

Lingue

§ 29 Le lingue dei dibattimenti sono tedesco e francese, se necessario anche spagnolo e inglese. Ogni membro ha il diritto di parlare nella sua lingua madre, premesso che provveda egli stesso alla traduzione nelle lingue ufficiali. Le comunicazioni scritte della Federazione sono stese esclusivamente in lingua tedesca ed eventualmente in francese, spagnolo ed inglese.

Modificazione dello statuto e scioglimento della Federazione

§ 30
1. Le richieste di modificazione dello statuto e dello scioglimento della Federazione devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo; devono essere comunicate ai membri alla convocazione di una seduta dell' assemblea dei soci insieme all'ordine del giorno.
2. Se la domanda di scioglimento della Federazione viene presentata da almeno un quarto dei membri, si deve convocare una seduta dell'assemblea dei soci straordinaria, in cui viene discussa solamente questa richiesta; l'invito a questa seduta deve avvenire per iscritto almeno due settimane prima.

§ 31 Le decisioni su modificazioni dello statuto della Federazione richiedono una maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati. La decisione di sciogliere la Federazione può essere presa solo con una maggioranza assoluta di tre quarti degli aventi diritto al voto. Se alla prima assemblea dei soci non sono presenti tre quarti degli aventi diritto al voto, entro quattro settimane deve essere convocata un'altra assemblea dei soci, in cui la decisione di sciogli­mento può essere presa con una maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

§ 32
1. In caso di scioglimento della Federazione, i suoi membri sono obbligati a pagare ai liquidatori le quote sociali regolari per l'anno corrente come pure le quote straordinarie già ripartite.
2. Innanzi tutto il patrimonio della Federazione deve essere utilizzato per il pagamento dei debiti. Sull'utilizzazione del patrimonio rimanente decide l'assemblea dei soci.

Ultime Notizie